Cedolare secca affitti - versamento acconto 2019
02 DicembreDic 2019 Europe/Zurich
Adempimento:
NB: scadenza originariamente fissata al 30/11 che, cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/12.
Termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, dell'acconto della cedolare secca (21% - 10%) nella misura del 95% dell'imposta dovuta per il 2018.
Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52. L'acconto ed il saldo della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF.
Ex art. 58, D.L. 124/2019, dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi/compensi non superiori al limite fissato per ciascun Isa e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex artt. 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, aventi tali requisiti (art. 12-quinquies, co. 3 e 4, D.L. 34/2019) i versamenti in acconto di Irpef, imposta sul reddito delle società e Irap vanno effettuati in due rate del 50% ciascuna (fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con ricalcolo dell'acconto dovuto in caso di versamento unico).
Si ritiene che la nuova misura dell'acconto del 50% - 90% sia applicabile anche alla cedolare secca dovuta dai soggetti Isa.
L'art. 1, co. 1127, 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca (rispetto all'attuale 95%), ma solo a decorrere dal 2021.
Termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, dell'acconto della cedolare secca (21% - 10%) nella misura del 95% dell'imposta dovuta per il 2018.
Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52. L'acconto ed il saldo della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF.
Ex art. 58, D.L. 124/2019, dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi/compensi non superiori al limite fissato per ciascun Isa e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex artt. 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, aventi tali requisiti (art. 12-quinquies, co. 3 e 4, D.L. 34/2019) i versamenti in acconto di Irpef, imposta sul reddito delle società e Irap vanno effettuati in due rate del 50% ciascuna (fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con ricalcolo dell'acconto dovuto in caso di versamento unico).
Si ritiene che la nuova misura dell'acconto del 50% - 90% sia applicabile anche alla cedolare secca dovuta dai soggetti Isa.
L'art. 1, co. 1127, 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca (rispetto all'attuale 95%), ma solo a decorrere dal 2021.
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione (persone fische) sottoscritti per i quali si è optato per il regime della cedolare secca.
Modalità:
Versamento mediante modello F24
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