Contributi INPS artigiani e commercianti
16 NovembreNov 2020 Europe/Zurich
Adempimento:
Termine per eseguire il versamento dei contributi fissi artigiani e commercianti in riferimento a quanto dovuto sul terzo trimestre.
Il Decreto Liquidità, all'articolo 18, ha stabilito che:
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50.000.000 euro nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 9.4.2020, sono sospesi i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali per il mese di maggio, se è dimostrato che si è subita una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50.000.000 euro nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 9.4.2020, è possibile beneficiare delle sospensioni dei versamenti di cui sopra, per il mese di maggio, se è dimostrato che si è subita una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
L'articolo 126 del Decreto Rilancio ha disposto l'ulteriore proroga dei versamenti al 16.09.2020 (in un'unica soluzione ovvero in 4 rate mensili di pari importo).
Con la Circolare n. 59, l'Inps ha confermato che possono beneficiare della proroga del versamento della prima rata 2020 dei contributi artigiani e commercianti le ditte individuali e le imprese familiari, nonché i soci di società. Per poter usufruire del differimento da parte dei soci la verifica della riduzione del fatturato del periodo aprile 2020 - aprile 2019 va effettuata con riferimento all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani-commercianti.
Il Decreto Liquidità, all'articolo 18, ha stabilito che:
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50.000.000 euro nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 9.4.2020, sono sospesi i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali per il mese di maggio, se è dimostrato che si è subita una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50.000.000 euro nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 9.4.2020, è possibile beneficiare delle sospensioni dei versamenti di cui sopra, per il mese di maggio, se è dimostrato che si è subita una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
L'articolo 126 del Decreto Rilancio ha disposto l'ulteriore proroga dei versamenti al 16.09.2020 (in un'unica soluzione ovvero in 4 rate mensili di pari importo).
Con la Circolare n. 59, l'Inps ha confermato che possono beneficiare della proroga del versamento della prima rata 2020 dei contributi artigiani e commercianti le ditte individuali e le imprese familiari, nonché i soci di società. Per poter usufruire del differimento da parte dei soci la verifica della riduzione del fatturato del periodo aprile 2020 - aprile 2019 va effettuata con riferimento all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani-commercianti.
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento gli artigiani e i commercianti
Modalità:
I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze: 16 maggio (I° trimestre), 16 agosto (II° trimestre) , 16 novembre 2014 (III° trimestre) e 16 febbraio (IV° trimestre), per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito. I cosiddetti contributi variabili, calcolati sul reddito eccedente il minimo, vanno invece versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo , primo acconto e secondo acconto.
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